Whistle-blower per segnalazioni di violazioni
Perché usare lo strumento del whistleblowing
Gli ultimi anni hanno visto l’introduzione e la progressiva estensione di norme volte a garantire e regolamentare il c.d. Whistleblowing, da intendersi come possibilità per il dipendente di inviare segnalazioni di comportamenti illeciti verificatisi nell’azienda in cui opera, nonché come insieme di garanzie e tutele rispetto ad eventuali azioni ritorsive e – non ultimo – di misure volte ad evitare l’abuso di questo potere/dovere di segnalazione.
Whistleblowing – Istruzioni per segnalazione delle violazioni
Ferlog, al fine di tutelare liceità, veridicità e correttezza di tutte le attività poste in essere, mette a disposizione di tutte le persone che lavorano, a qualsiasi titolo:
- La piattaforma per la segnalazione delle violazioni “Software segnalazioni – Whistleblowing“
- Le istruzioni per la segnalazione “Istruzioni per segnalazione delle violazioni”
- L’informativa per la privacy
La documentazione è, comunque, in ogni momento, reperibile nell’intranet aziendale all’interno dello spazio dedicato alla “Segnalazione di sospetti” ove sono altresì pubblicate le modalità di invio delle segnalazioni.
Canali e modalità di segnalazione |
La segnalazione, fondata su elementi di fatto precisi e concordanti, di cui si è venuti a conoscenza in ragione delle funzioni svolte, deve essere inviata:
Con canali di segnalazione interna
- In forma scritta
- In forma orale
o Attraverso linee telefoniche o sistemi di messaggistica vocale
o Mediante un incontro diretto fissato entro un termine ragionevole su richiesta della persona segnalante
a
- Una singola persona o ad un ufficio interno autonomo dedicato e con personale specificamente formato per la
gestione del canale di segnalazione
- Un soggetto esterno autonomo e con personale specificamente formato
- Responsabile della prevenzione della corruzione nel settore pubblico ove è prevista tale figura. Ciò vale anche nella ipotesi di condivisione del canale e della sua gestione tra comuni diversi dai capoluoghi di provincia.
Con canali di segnalazione esterna
- In forma scritta tramite la piattaforma informatica
- In forma orale
- Attraverso linee telefoniche o sistemi di messaggistica vocale
- Mediante un incontro diretto fissato entro un termine ragionevole su richiesta della persona segnalante
ad ANAC
Con divulgazione pubblica (quando ci sono le condizioni) con l’uso di:
- Supporti di stampa
- Della televisione
- Della radio
- Dell’uso di internet
La trasmissione della segnalazione deve avvenire nel rispetto dei criteri di massima riservatezza e con modalità idonee a tutelare il segnalante e l’identità e l’onorabilità dei soggetti segnalati, senza pregiudizio per l’efficacia delle successive attività di accertamento.
Ferlog pertanto, ha predisposto più canali di segnalazione che garantiscono la riservatezza dell’identità del segnalante nelle attività di gestione e trattamento della segnalazione presentata
Elementi utili da fornire nella segnalazione |
- Una chiara e completa descrizione dei fatti oggetto di segnalazione
- Circostanze di tempo e di luogo in cui sono stati commessi
- Altri elementi che consentano di identificare il soggetto/i che ha/hanno posto/i in essere i fatti segnalati
- L’indicazione di altri soggetti che possono riferire sui fatti oggetto di segnalazione
- L’indicazione di documenti che possono confermare la fondatezza di tali fatti
- Ogni altra informazione che possa fornire un utile riscontro circa la sussistenza dei fatti segnalati
Misure di protezione per il segnalante |
- Divieto di ritorsione
- Misure di sostegno
- Protezione dalle ritorsioni
- Limitazioni delle responsabilità
Fasi della vita lavorativa in cui si può segnalare |
- Quando il rapporto giuridico non è ancora iniziato e se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite durante il processo di selezione o in altre fasi precontrattuali
- Durante il periodo di prova
- Successivamente allo scioglimento del rapporto giuridico se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite nel corso del rapporto stesso
Estensione delle tutele |
In caso di segnalazione oltre che al segnalante le tutele sono estese:
- Ai facilitatori
- Alle persone del medesimo contesto lavorativo della persona segnalante, di colui che ha sporto una denuncia all’autorità giudiziaria o contabile o di colui che ha effettuato una divulgazione pubblica e che sono legate ad essi da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado
- Ai colleghi di lavoro della persona segnalante o della persona che ha sporto una denuncia all’autorità giudiziaria o contabile o effettuato una divulgazione pubblica, che lavorano nel medesimo contesto lavorativo della stessa e che hanno con detta persona un rapporto abituale e corrente
- Agli enti di proprietà della persona segnalante o della persona che ha sporto una denuncia all’autorità giudiziaria o contabile o che ha effettuato una divulgazione pubblica o per i quali le stesse persone lavorano, nonché agli enti che operano nel medesimo contesto lavorativo delle predette persone
Sono altresì fonte di responsabilità, in sede disciplinare e nelle altre competenti sedi, eventuali forme di abuso della presente procedura, al solo scopo di danneggiare il segnalato o a fini opportunistici.